TPD (Tobacco Products Directive)

Sintesi:

Il decreto si applica ai prodotti dello svapo, definiti come segue:

«sigaretta elettronica: un prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio. Le sigarette elettroniche possono essere usa e getta o ricaricabili mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio oppure ricaricabili con cartucce monouso»

«contenitore di liquido di ricarica: flacone che contiene un liquido contenente nicotina utilizzabile per ricaricare una sigaretta elettronica»

I produttori e gli importatori devono notificare i loro prodotti fornendo le seguenti informazioni:

a) denominazione e recapito del fabbricante, della persona giuridica o fisica responsabile all’interno dell’UE e, se del caso, dell’importatore nell’UE
b) elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto e delle emissioni risultanti dal suo impiego, suddivisi per marca e tipo, compresi i relativi quantitativi;
c) dati tossicologici riguardanti gli ingredienti e le emissioni del prodotto, anche quando riscaldati, con particolare attenzione ai loro effetti sulla salute dei consumatori quando inalati e tenendo conto, tra l’altro, degli effetti di dipendenza;
d) informazioni sulle dosi e sull’assorbimento di nicotina in condizioni di consumo normali o ragionevolmente prevedibili;
e) descrizione delle componenti del prodotto, compresi, se del caso, il meccanismo di apertura e di ricarica della sigaretta elettronica o del contenitore di liquido di ricarica;
f) descrizione del processo di produzione, compreso se comporti la produzione in serie, e dichiarazione attestante che il processo di produzione assicura la conformità ai requisiti del presente articolo;
g) dichiarazione attestante la piena responsabilità del fabbricante e dell’importatore riguardo alla qualità e alla sicurezza del prodotto, quando è immesso sul mercato e utilizzato in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili.

Il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia rendono disponibili al pubblico sul rispettivo sito istituzionale le informazioni presentate, tenendo conto dell’esigenza di tutelare le informazioni commerciali riservate.

Il liquido contenente nicotina contenuto nelle sigarette elettroniche o nei contenitori di liquido di ricarica rispetta i seguenti requisiti:
a) è immesso sul mercato solo:
1) in contenitori di liquido di ricarica non superiori a 10 ml;
2) in sigarette elettroniche usa e getta con serbatoi di volume non superiore a 2 ml;
3) in cartucce monouso con cartucce di volume non superiore a 2 ml;
b) presenta un contenuto di nicotina non superiore a 20 mg/ml;
c) non deve contenere gli additivi elencati di seguito:
– vitamine o altri additivi che creano l’impressione che un prodotto del tabacco produca benefici per la salute o comporti minori rischi per la salute;
– caffeina o taurina o altri additivi e composti stimolanti che presentano una connotazione di energia e di vitalità;
– additivi con proprietà coloranti delle emissioni;
– additivi che hanno proprietà CMR sotto forma incombusta.
d) deve essere prodotto utilizzando solo ingredienti di elevata purezza.
e) ad eccezione della nicotina, deve contenere solo ingredienti che non presentano, anche se riscaldati, pericoli per la salute umana.

Le sigarette elettroniche devono rilasciare le dosi di nicotina a livelli costanti in condizioni normali d’uso.
Le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica devono essere a prova di bambino e manomissione, e devono essere protetti contro la rottura e le perdite e muniti di un meccanismo per una ricarica senza perdite.

Le confezioni unitarie di sigarette elettroniche e di contenitori di liquido di ricarica sono corredate di un foglietto con:
a) istruzioni per l’uso e la conservazione del prodotto, compreso il riferimento al fatto che l’uso del prodotto è sconsigliato ai giovani e ai non fumatori;
b) controindicazioni;
c) avvertenze per specifici gruppi a rischio;
d) informazioni su eventuali effetti nocivi;
e) capacità di indurre dipendenza e tossicità;
f) recapito del fabbricante o importatore e di una persona giuridica o fisica di contatto all’interno dell’UE.

Le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica:
a) includono un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e un’indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e della quantità rilasciata per dose, il numero del lotto e una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini;
b) non includono elementi o caratteristiche elencate di seguito:
– lasci intendere che un determinato prodotto abbia proprietà rivitalizzanti, energizzanti, curative, di ringiovanimento, naturali, biologiche o produca altri benefici per la salute o lo stile di vita;
– assomigli a un prodotto alimentare o cosmetico;
c) recano la seguente avvertenza relativa alla salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori
L’avvertenza deve figurare sulle due superfici maggiori della confezione unitaria e dell’eventuale imballaggio esterno e coprire il 30 per cento delle superfici della confezione unitaria e dell’eventuale imballaggio esterno.

 

Disposizioni transitorie per i negozianti:

ITALIA: Fino al 20 maggio 2017 è autorizzata la vendita, al pubblico o ai rivenditori, di prodotti non conformi. Dopo il 20 maggio 2017 i rivenditori dovranno acquistare da produttori o importatori che hanno notificato i prodotti a norma con la Legge TPD.

SLOVENIA: Dal 11 marzo 2017 i rivenditori dovranno acquistare da produttori o importatori che hanno notificato i prodotti a norma con la Legge TPD.

GRECIA: Dal 1 marzo 2017 i rivenditori dovranno acquistare da produttori o importatori che hanno notificato i prodotti a norma con la Legge TPD.

CROAZIA: Legge non ancora recepita.

NOTA BENE: i prodotti contradistinti dal bollino TPD sono stati notificati e quindi sono vendibili anche dopo il 20 Maggio (per l'Italia); 11 Marzo (per la Slovenia); 1 Marzo (per la Grecia).

                                                                                                                TPD

Staff Aer